Il trasferimento di Mariano Arini dall'Andria all'Avellino è finito nel mirino del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare. Il calciatore, infatti, non si sarebbe trasferito a parametro zero, ma la società biancoverde avrebbe versato una somma di denaro nelle casse del club. Sulla questione Walter Taccone ha patteggiato rimarcando la non commissione dei fatti addebitati.

Inibizione di trenta giorni e ammenda di diecimila euro al presidente Walter Taccone e ammenda di ventimila euro per l'Us Avellino 1912, questa la sanzione inflitta e riguardante il club irpino. Inibito invece per tre mesi Alberto Iacovacci, ex vicepresidente e amministratore delegato dell'As Avellino 1912, con l'aggiunta di una multa di ventimila euro, 

 Infine, squalifiche fino a cinque anni per i dirigenti dell'Andria coinvolti nella questione.

IL COMUNICATO - "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli Presidente f.f.; dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Maurizio Lascioli Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; del Signor Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il 13 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:

FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società),

SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) ,

MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società),

RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012),

LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012),

SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12),

WALTER TACCONE (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13),

ALBERTO IACOVACCI (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13),

Società US Avellino 1912 Srl – (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

Il deferimento – Con provvedimento del 1 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

“1) il Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE, Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. art.19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo – aprile 2013,  e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’articolo 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della COVISOC, al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́ in qualità̀ legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79, che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; n) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; o) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità̀ di amministratore di fatto, della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; p) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2, per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl non veridica; q) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto, per aver indebitamente ottenuto nel mese di gennaio 2013 per la cessione simulatamente a titolo gratuito del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1912 Srl e in parte incassato assegni sottoscritti dalla stessa Società, a firma dell’amministratore delegato, Sig. Alberto IACOVACCI, intestati non alla Società A.S. Andria Bat Srl che ne avrebbe avuto diritto, ma alla Società Holding Rent Management Srl a lui riconducibile; r) art. 9 del CGS per avere promosso e dato vita ad una associazione dallo stesso capeggiata finalizzata alla elusione dei controlli della Co.Vi.So.C. ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico, Francesco Carmine Antonio Depasquale quella di Presidente onorario, ma amministratore di fatto e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile;

2) il Sig. Sergio BAVA, dirigente dell’AS Andria Bat con la qualifica di responsabile gestionale dall’8 febbraio 2013 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società̀), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: e) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società̀, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; f) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; g) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́, nella qualità̀ di consulente contabile del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, formava più documenti non veridici tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della “AS Andria Bat”; h) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità̀ di dirigente e consulente contabile, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più̀ fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico; 3) il Sig. Maurantonio DI TOMA, amministratore unico dell’AS Andria Bat dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: h) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; i) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della Co.Vi.So.C., al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; n) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità di amministratore unico, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile; 4) il Sig. Riccardo FUSIELLO, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat, dal 19 novembre al 14 dicembre 2012, socio di riferimento dal 10 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012, nonché́ Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; 5) il Sig. Luca VALLARELLA, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat Srl, dal 12 aprile al 19 novembre 2012, per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

6) il Sig. Sebastiano TROIA, amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella stagione 2011/12, della violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

~4) il Sig. Riccardo FUSIELLO, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat, dal 19  novembre  al  14  dicembre  2012, socio  di  riferimento  dal 10 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:
c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione   all’art.   8,   commi  1 e 2 e all’art.  19  dello  Statuto  FIGC,  quale  legale  rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;
d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione  all’art.  8,  comma  2, e all’art.  19  dello  Statuto  FIGC, perché  in  qualità  di  legale  rappresentante  della Società  Andria  Calcio  Bat  Srl, ometteva di effettuare  versamenti  di Ritenute  IRPEF  Lavoratori  dipendenti  riferiti  al  periodo  da  luglio  a  dicembre  2012 per un totale  di  €  96.304,24,  a  cui  vanno  ad  aggiungersi  €  1.495,55  per  Addizionali  IRPEF Regionali  e  Comunali, sempre  per  lo  stesso  periodo, così per un totale  finale  di  €  97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;
5)  il  Sig. Luca  VALLARELLA, amministratore  unico  e  Presidente  dell’AS  Andria  Bat  Srl, dal 12 aprile al 19 novembre 2012, per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:
c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, quale 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio –Tribunale Federale Nazionale–Sez.Disciplinare‐ SS 2016‐2017 legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione  da  Genn./Ott.  2012  pari  ad € 249.631,49;
d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione  all’art.  8, comma  2, e all’art. 19 dello  Statuto  FIGC, perché, in  qualità di legale rappresentante  della  Società Andria  Calcio  Bat  Srl,  omette va di effettuare  versamenti  di Ritenute  IRPEF  Lavoratori  dipendenti  riferiti  al periodo  da  luglio  a  dicembre  2012  per  un totale  di  €  96.304,24,  a  cui  vanno  ad  aggiungersi  €  1.495,55  per  Addizionali  IRPEF Regionali  e  Comunali, sempre per lo stesso  periodo, così  per un totale finale di €  97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;
6) il  Sig. Sebastiano  TROIA, amministratore  delegato  della Società  AS  Andria  Bat  Srl nella  stagione  2011/12,  della  violazione,  così  come  emergente  anche  dagli  atti  penali, dell’art. 1, comma 1, delCGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in  relazione  all’art.  8,  comma  2  e  all’art.  19 dello  Statuto  FIGC,  per  aver  omesso,  quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;
7) il Sig. Walter TACCONE, Presidente della Società AS Avellino 1912, Srl nella stagione 2012/13 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:
c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC per aver sottoscritto in data 10 gennaio  2013  una  variazione  di  tesseramento  per  la  cessione  a  titolo  gratuito  del  diritto alle  prestazioni  del  calciatore  Mariano  ARINI  alla  Società  AS Avellino  1919  Srl  non veridica;
d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione  all’art.  8,  comma 1  e  2,  e  all’art.  19  dello  Statuto  della  FIGC  per  aver indebitamente pattuito nel mese di gennaio 2013 con  il  Sig.  Depasquale  la  erogazione  di somme   della   propria   Società   a   favore della   HOLDING   RENT   MANGEMENT   Srl, riconducibile al Sig. Depasquale, per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl;
8)  il  Sig. Alberto  IACOVACCI, vicepresidente  e  amministratore  delegato  dell’AS  Avellino 1912  Srl  nella  stagione  2012/13,  per la  violazione,  così  come  emergente  anche  dagli  atti penali,  dell’art.  1,  comma1,  del  CGS,  vigente all'epoca  dei  fatti  (attualmente  art.1  bis, comma  1),  in  relazione  all’art.  8,  comma  1  e  2,  all’art.  10, comma  2  e  all’art.  19  dello Statuto  della  FIGC,  per  aver  indebitamente emesso  a  nome  della  Società  AS  Avellino  1912  Srl  assegni  a  favore  della  HOLDING  RENT MANGEMENT  Srl,  riferibile  al  Sig. Depasquale,  che  non  ne  aveva  alcun  titolo  a  percepirlo,  per  la  cessione  del  diritto  alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl, simulatamente stipulata dal Sig. Walter TACCONE a titolo gratuito;
9) la Società US  AVELLINO  1912  Srl, per  la  violazione  dell’art. 4,  comma  1,  a  titolo  di responsabilità diretta  per  le  violazione  ascritte ai  legali  rappresentanti  Sig.ri  Walter  TACCONE e Alberto IACOVACCI.".

Sezione: Copertina / Data: Lun 26 settembre 2016 alle 16:45
Autore: Ugo De Mattia
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