La deposizione rilasciata a Stefano Palazzi da parte di Antonino Pulvirenti durante la giornata di lunedì sembrava quasi definitivamente aver allontanato qualsiasi riferimento all'Avellino circa l'inchiesta partita dalla Procura di Catania, "I treni del gol". Così però non è stato. Ieri, infatti, la Federazione ha diramato un dispositivo ufficiale in cui si fa anche riferimento a Catania-Avellino dello scorso 29 marzo. Nel punto 2), in particolare 2A), del medesimo si parla proprio della gara dei Lupi al "Massimino" con questi termini: "2) gara Catania-Avellino del 29/03/2015 - s. s. 2014/2015 campionato di serie B.
risultato finale 1 – 0
2A) PULVIRENTI Antonino, DI LUZIO Piero, COSENTINO Pablo Gustavo, ARBOTTI Fernando Antonio della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-AVELLINO disputata il 29 marzo 2015 e terminata con il risultato di 1-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori dell’AVELLINO allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella dell’Avellino.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui posizioni sono state separate.
Per tutti, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere".

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Sezione: Copertina / Data: Gio 30 luglio 2015 alle 09:29
Autore: Pasquale Nappo
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