Come ampiamente spiegato nella giornata di ieri, le residue speranze dell'Avellino di vedere annullati anche i 3 punti di penalizzazione (fermo restando che anche così l'Avellino ha possibilità si salvarsi conquistando sei punti nelle prossime sei partite) ruota tutto attorno alla figura di Millesi: se fosse assolto cadrebbe tutto il castello accusatorio e l'Avellino non verrebbe piu' penalizzato in classifica, essendo stati assolti tutti i tesserati accusati di omessa denuncia. Lunga e articolata la difesa dell'avvocato Vannetiello che difende l'ex calciatore irpino: in un documento di 26 pagine si possono scorrere tutte le motivazioni che porterebbero all'annullamento della pena. Proviamo ad approfondire i passaggi principali pur sapendo di non poter essere esaustivi come lo sono le 26 pagine di memorie.

In primis, "l'avvenuto superamento del termine di cui all’art. 34 bis CDS": "la difesa di Millesi lamentava la violazione del diritto di difesa e la violazione del diritto ad un reale ed effettivo contraddittorio avendo la Procura Federale versato in atti a distanza di mesi dalla adozione del deferimento ed addirittura quattro giorni prima dell’udienza rilevante attività investigativa tra l’altro rappresentata da una serie di prove esistenti e, si badi, maturate addirittura prima della redazione dell’atto di deferimento recante data 16.12.16" si legge nelle memorie difensive. "All’udienza del 03.03.17, il Tribunale riteneva fondata la eccezione sollevata dallo scrivente e rinviava all’udienza del 07.04.17, ma, e veniamo alla specifica questione procedutale che si intende sollevare, sospendeva i termini. La disposta sospensione è illegittima in quanto il tesserato non può subire il prolungamento del termine previsto dalla legge per la definizione del procedimento per un ragione a cui lui è totalmente estraneo. La tardiva produzione probatoria da parte della Procura Federale non può che ricadere sulla parte che alla stessa ha dato causa".

Secondo punto: improcedibilità del deferimento. Dalla difesa di Millesi "veniva invocata la improcedibilità della azione disciplinare atteso che la comunicazione di conclusione delle indagini ad alcuni tesserati, ivi compreso Luca Pini, era stata notificata in data 10.10.16, quindi oltre il termine di 20 giorni dalla data di conclusione delle indagini stesse, avvenuta in 20.09.16".

Terzo: l’illegittimità del riferimento alla partita Avellino –Trapani. "La Procura Federale ha scelto di non contestare alcuna incolpazione con rifermento alla partita Avellino – Trapani. Mentre, illegittimamente il Tribunale federale nel provvedimento impugnato valorizza e pone a carico il comportamento da Millesi assunto anche e proprio rispetto tale partita in relazione alla quale lo scrivente non si era difeso".

Quarto: la insussistenza dell’illecito di cui all’art. 9 CGS. "Va subito rilevato che non sono stati ritenuti provati numerosi episodi riferiti dal collaboratore di giustizia Antonio Accurso e dal dichiarante Luca Pini e che coinvolgevano direttamente Francesco Millesi, episodi che erano stati diffusamente indicati dalla Procura Federale nell’atto di deferimento. In particolare, la difesa è riuscita a convincere il Tribunale che Francesco Millesi non ha fatto alcuna proposta di combinare le due partite di calcio in discussione né a Peccarisi, né ad Arini, né a Castaldo, né a Pisacane, né a Biancolino. Ciò indubbiamente incide sulla tenuta complessiva dell’ipotesi accusatoria. L’atto di deferimento indicava come soggetti che si erano associati tra loro al fine di commettere una serie di illeciti disciplinari un numero di nove persone. Orbene, all’esito del primo grado di giudizio sei dei nove soggetti sono stati prosciolti ed uno (Izzo) condannato solo per omessa denunzia, due (Millesi e Pini) condannati per l’illecito di cui all’art. 9 CGS e quello di cui all’art. 7 I comma aggravato dal VI co. CGS. Ne discende che, per l’effetto dei numerosi proscioglimenti, non poteva essere ritenuta sussistente la violazione di cui all’art. 9 C.G.S.; infatti, residuerebbero, di fatto, solo due soggetti (Millesi e Pini) che erano tenuti alla osservanza delle norme e degli atti federali. Mentre l’art. 9 CGS richiede la presenza di almeno tre soggetti tenuti alla osservanza delle norme del codice di giustizia sportiva.

Vi è poi il vizio di fondo: "Agli atti vi è una lunga audizione resa da Millesi innanzi alla Procura Federale, ove rispose per oltre due ore al fuoco di fila delle domande degli inquirenti, contribuendo a far luce sulla infondatezza di numerosi episodi citati nell’atto di deferimento. L’aver dimostrato da parte della difesa che numerose circostanze riferite dal duo Accurso-Pini non si sono rivelate provate avrebbe dovuto portare il Tribunale a dichiarare inattendibili proprio sotto il profilo soggettivo i due accusatori travolgendo tutte le loro dichiarazioni; quantomeno avrebbe il Tribunale dovuto individuare un riscontro di significativo spessore per irrogare la pesantissima sanzione irrogata".

Senza dilungarci oltremodo sulle motivazioni, si chiamano in causa anche alcune lacune nelle decisioni, e si chiede di annullare la sanzione e riformare in tutto la decisione del Tribunale Federale e prosciogliere Millesi da tutti gli illeciti.

Se l'ingente lavoro svolto dall'avvocato Vannetiello avrà gli effetti sperati, Millesi, e di conseguenza l'Avellino, potranno tornare a sorridere.

Sezione: Copertina / Data: Ven 21 aprile 2017 alle 10:34
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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