La Figc ha pubblicato il comunicato ufficiale che attesta l'esclusione dell'Avellino dal prossimo campionato di Serie B.

Lo riportiamo integralmente di seguito:

- visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale.

Nello specifico la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A., sprovvista di proprio rating, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018; - vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

- constatato che, avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.C., la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha evidenziato che la garanzia assicurativa della Onix Asigurari S.A non soddisfa le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, in quanto la medesima società è sprovvista di proprio rating;

- considerato che la documentazione integrativa depositata dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19,00, non può essere presa in considerazione come sancito dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

- visti l’art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale delibera di respingere il ricorso della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019. Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. 

Sezione: Focus / Data: Ven 20 luglio 2018 alle 19:30
Autore: redazione TuttoAvellino / Twitter: @tuttoavellinoit
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