Al termine della scorsa stagione la FIGC ha ritenuto doveroso e necessario introdurre e/o modificare la normativa esistente. In materia di RAPPORTI CON LE TIFOSERIE la FIGC ha approvato la modifica di due articoli, (art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 72 della NOIF), che prevedono disposizioni attinenti i rapporti con le tifoserie organizzate.

In particolare, con lo scopo di vietare l’adozione di comportamenti suggeriti e/o imposti dai sostenitori, le nuove norme dispongono quanto segue:

“Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società a rapporti con la tifoseria.

In caso di violazione dei divieti sopra riportati, si cumuleranno sempre, in ambito professionistico, le sanzioni  di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) o h);  [squalifica o inibizione a tempo] e la sanzione di cui l’art.19, comma 1, lett. d) [ammenda con diffida].

La sanzione della ammenda sarà applicata nelle seguenti misure:

-          Euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A

-          Euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B

-          Euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro”

(La norma intende evitare i confronti intimidatori e plateali di ‘sottomissione’ in caso di sconfitte o cattive prestazioni. Inoltre si deve interrompere la brutta e umiliante abitudine della consegna delle maglie a fine partita).

La seconda modifica apportata (art. 72 della NOIF), vieterà di fatto la possibilità di avere al braccio i segni distintivi dei gruppi di tifosi organizzati:

“Il capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al campionato, purché autorizzati dalla Lega competente”.

Va infine precisato che, proprio per dare efficacia e rendere attuabili lenuove disposizioni sopra riportate, tutti i rapporti con la tifoseria dovranno essere gestiti da un apposito delegato, denominato SLO, che dovrà essere obbligatoriamente individuato e designato da ciascun club di Serie A, Serie B e Lega Pro, e che rappresenterà il necessario ed unico punto di collegamento tra tifosi, tesserati e club. A tal fine vi consigliamo di prendere tempestivamente contatto con lo SLO già dai primi giorni di ritiro, per discutere le nuove modalità operative introdotte dalla norma. 

Sezione: Copertina / Data: Mer 26 agosto 2015 alle 15:06 / Fonte: usavellino.club
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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