DI seguito un passaggio del comunicato ufficiale del Tar, estratto dalle 6 pagine di documento, in cui si evidenziano i motivi della mancata accettazione del ricorso dell'Avellino. Provando a sintetizzare, i giudici hanno ritenuto che l'Avellino ha presentato in prima istanza una fideiussione già non valida, quella con la Onix, e fuori tempo massimo la seconda fideiussione, con la Finworld; mentre le altre società ammesse a riparare con il famoso comunicato n.59 del 30 agosto 2018, hanno scoperto in corso d'opera che le fideiussioni Finworld non erano ritenute valide. Ecco il passaggio:

"Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Considerato, al riguardo, che, come già evidenziato con il provvedimento monocratico, l’impugnazione dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018 in questa sede si palesa inammissibile, in applicazione del c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, in quanto tali atti, costituenti “lex specialis” della procedura di ammissione ai campionati, nella parte in cui prescrivevano requisiti di partecipazione ostativi all’ammissione della squadra, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati innanzi agli organi della giustizia sportiva;

Ritenuto, altresì, che il procedimento di iscrizione al campionato sportivo è un procedimento di ammissione in senso tecnico, per cui ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme e i termini che disciplinano il procedimento, essendo evidente in materia l'esigenza di garantire il regolare avvio dei campionati, ragione per cui i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio devono ritenersi perentori (Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083);

Considerato, poi, che il termine finale del 16 luglio 2018, ore 19,00, per le eventuali integrazioni documentali necessarie, non è stato fissato nella comunicazione pervenuta alla ricorrente il 12 luglio dopo le ore 21, ma dallo stesso titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49/2018, sicché era noto a tutte le aspiranti fin dall’inizio della procedura e del tutto disancorato rispetto alle successive comunicazioni eventualmente intervenute;

Ritenuto che la disciplina dell’art. 147 c.p.c. non sembra applicabile in via estensiva alle comunicazioni procedimentali, di tal che il fatto che la comunicazione sia avvenuta oltre le ore 21,00 non comporta alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti del procedimento;

Ritenuto, infine, quanto alla eccepita disparità rispetto alle altre società richiedenti l’iscrizione, che le stesse hanno presentato entro i termini previsti una fideiussione che, al momento del deposito, doveva considerarsi conforme alle prescrizioni del CU n. 49, mentre solo successivamente, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali dell’11 e del 20 luglio 2018, ha avuto effetto la cancellazione del fideiussore dall’elenco ex art. 107 TUB, sicché le condizioni dell’iscrizione di tali squadre devono ritenersi del tutto differenti rispetto a quella della ricorrente, che ha presentato comunque tardivamente la polizza proveniente dal medesimo operatore;

che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spesedella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare".

Sezione: Focus / Data: Ven 14 settembre 2018 alle 14:57
Autore: redazione TuttoAvellino / Twitter: @tuttoavellinoit
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