Il Tribunale Federale Nazionale, letto il ricorso, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la Società Piacenza Calcio 1919 Srl chiede accertarsi la regolarità della gara Pergolettese-Triestina, valida per la 38° giornata del Campionato di Serie C, e impugna la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al C.U. n. 225 del 28 aprile 2023, di fissazione della date di disputa dei playout, atteso che, ove venisse accertato un illecito sportivo in quella gara (del quale vi è qualche indizio), la Triestina retrocederebbe al suo posto, mentre essa andrebbe a disputare i playout; chiede, pertanto, che il Tribunale svolga attività volta ad accertare i fatti a mezzo audizioni o quant’altro e, ricorrendone i presupposti, sanzioni gli autori del fatto illecito; tenuto conto che le gare di andata dei playout sono fissate al 6 maggio 2023, chiede altresì che il Presidente del Tribunale sospenda, con decreto monocratico, detta delibera n. 225 del 28 aprile 2023, al fine di evitare lo svolgimento dei playout che renderebbe la situazione della ricorrente irreversibile

DECRETA
La richiesta di decreto monocratico cautelare è priva di fumus boni juris . Invero, l’art. 30 CGS CONI affida al Tribunale Federale la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale purché per i relativi fatti “non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva”. Nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva [art. 45, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC]. Ne consegue che il ricorso risulta all’evidenza inammissibile. Ma vi è, poi, altra ragione di sistema che rende la richiesta della società inammissibile. Essa chiede, infatti, che il Tribunale svolga attività inquirente e poi attività decisionale. Il che non è consentito per le attribuzioni funzionali della Procura Federale e del Tribunale, peraltro rilevando che quanto ipotizzato dalla società comporterebbe il travolgimento delle regole del Codice di Giustizia Sportiva FIGC quanto al procedimento disciplinare, con conseguente grave vulnus del diritto di difesa. Ogni diversa, pur possibile, considerazione rimane assorbita.

P.Q.M.
Rigetta la misura di decreto monocratico cautelare e fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9 maggio 2023, ore 12.00, in modalità videoconferenza, riducendo a giorni 4 il termine di comparizione.

Sezione: Le altre di Lega Pro / Data: Gio 04 maggio 2023 alle 12:45
Autore: Marco Costanza
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