Stangata del giudive sportivo che ha comminato 3 giornate di squalifica al difensore Julian Illanes "per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

Ammenda di 1.000 euro all'U.S. Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

Sezione: Copertina / Data: Lun 31 ottobre 2022 alle 19:56
Autore: Marco Costanza
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