Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
- Il Sig. RANIERI Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
- la Società REGGINA CALCIO S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro- tempore.
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per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:

-I l Sig. RANIERI Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
- la Società REGGINA CALCIO S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
- Il Sig. MEZZAROMA Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Siena S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
- la Società A.C. SIENA S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro- tempore.
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per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
- Il Sig. MEZZAROMA Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Siena S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
- la Società A.C. SIENA S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro- tempore.

Sezione: Le altre di Serie B / Data: Ven 13 giugno 2014 alle 20:55 / Fonte: figc.it
Autore: Pasquale Nappo
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