Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CESENA, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, PERUGIA, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:  

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 2.000,00 CATANIA  
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

AMMENDA € 1.000,00 CROTONE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 1.000,00 PICERNO
per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13

AMMENDA € 800,00 TURRIS
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze. 

AMMENDA € 700,00 BENEVENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.  

AMMENDA € 400,00 MONOPOLI
per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni ed oltraggiosi. 

Sezione: News / Data: Mer 13 marzo 2024 alle 12:40
Autore: Daniele Luongo
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