E' stato inserito in Gazzetta Ufficiale il decreto "Cura Italia" con alcuni provvedimenti economici per cercare di bloccare la crisi economica che provocherà il blocco delle attività a causa dell'epidemia da coronavirus. 

Come anticipato nel precendente articolo, alcuni aiuti sono rivolti anche al mondo sportivo. Oltre allo slittamento della scadenza spostata dal 16 marzo al 31 maggio, anche per le società sportive, con versamenti sospesi che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, ci sono altri due punti che riguardano lo sport.

In particolare riportiamo l'articolo 91 che proroga il termine per ol versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, e l'articolo 92 che riguarda i collaboratori sportivi.

Articolo 91
“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”
1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Proroga del termine per ol versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali

Articolo 92
“Indennità collaboratori sportivi”
1. L’indennità di cui all’articolo X è riconosciuta, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul “Fondo ___” di cui all’art. ____, le cui risorse vengono trasferite su apposito capitolo Previsione in base alla quale i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro 84 del bilancio della società Sport e Salute s.p.a.

3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

Sezione: Calcio Minore / Data: Gio 19 marzo 2020 alle 14:26
Autore: Alfonso Marrazzo
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