Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 2.250,00 - CASERTANA

A) per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in cumulo per le due condotte [euro 2.000,00 per condotta sub A) e euro 250,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. e art. 1 punto 1.2 del Regolamento Play Off – Play Out 2023-2024 (C.U. n. 236/L del 12.04.2024), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00 - TARANTO

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, al 41° e 43° minuto del primo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del portiere del Vicenza e poi di altro giocatore della squadra avversaria che in quel momento di trovava a terra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 250,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua vuota nel recinto di giuoco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 29°minuto e al 56° minuto della gara, ripetuti per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PINATO MARCO (BENEVENTO)

in quanto, al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro proferendo, dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta facendogli perdere l'equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra; inoltre proferiva un ulteriore frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Sezione: Le altre di Lega Pro / Data: Mer 15 maggio 2024 alle 16:16
Autore: Daniele Luongo
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