Risale allo scorso 16 agosto l'ordinanza emanata dal sindaco di Avellino Paolo Foti, sancente il divieto di vendita e di somministrazione e dunque implicitamente di consumo di bevande con contenuto alcolico nonchè di vendita e asporto e dunque conseguentemente anche di consumo di bevande in bottiglia di vetro e in lattina sia sugli spalti, che all'esterno dello stadio Partenio Lombardi, a partire dalle tre ore precedenti l'inizio della gara (nel caso del match con il Novara dalle ore 17,45, negli altri casi dalle ore 12) fino all'ora successiva alla conclusione della stessa (nel caso del match con il Novara fino alle ore 23,30, negli altri casi fino alle ore 17,45). Ecco il contenuto integrale del provvedimento:
 

Ordinanza n. 343 R.D. del 16/08/2013 COMUNE DI AVELLINO

IL SINDACO

ORDINA
- che in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio Lombardi” per la stagione calcistica 2013/2014 di serie B, nonché in occasione di eventuali ulteriori incontri di calcio, il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattina ed inoltre il divieto assoluto di bevande alcoliche e superalcoliche, contenute in contenitori di qualsiasi specie e materiale, nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, a tutti i soggetti descritti in premessa situati all’interno dello stadio “Partenio – Lombardi” e all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto.                  

I divieti di cui sopra non si applichino agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;


DA’ ATTO CHE
La presente ordinanza:
- sia immediatamente esecutiva;
La Polizia locale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 quater del comma 1 del R.D. 18/06/1931 N. 773.

Avellino, 16 agosto 2013                                                                                                            IL V. SINDACO
                                                                                                                                          Dott. Stefano LA VERDE

 

Sezione: Focus / Data: Mer 21 agosto 2013 alle 15:06
Autore: Angelo De Rogatis
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