Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata i sostenitori delle Società Pescara, Empoli, Padova, Juve Stabia, Monza, Mantova, Palermo, Spezia, Venezia, Catanzaro, Avellino, Sampdoria, Modena hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera  di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 1000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALVANI Gabriele (Frosinone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
KOUDA Rachid (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA DI €10.000,00 BRAVO Paolo (Südtirol): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, proferendo anche espressioni blasfeme.

PREPARATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
 MERIGHI Corrado (Mantova): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Sezione: News / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 10:30
Autore: Daniele Luongo
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